Ultimo aggiornamento: 18 Novembre 2021

LA LEGGE

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22/12/2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” che contiene disposizioni sul c.d. “testamento biologico” o “biotestamento”.

Come determinato da questa legge, che promuove e valorizza la relazione di cura e fiducia tra il pa- ziente e il medico che si basa sul consenso informato, ogni persona maggiorenne e capace di inten- dere e di volere -in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito le necessarie informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte - può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il proprio consenso o il rifiuto in merito ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari (art. 4).

Il rifiuto (non inizio) o la rinuncia (interruzione) riguardano tutti gli accertamenti diagnostici e i trat- tamenti sanitari, tra i quali la Legge include l'idratazione e la nutrizione artificiali.

Lo strumento con cui vengono espresse queste volontà è un documento denominato Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

IL DOCUMENTO DAT IN SINTESI

Chi può redigere le DAT?

Possono redigere le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere
Qual è la procedura?

Il soggetto che redige le DAT (il c.d. “disponente”) indica una persona di propria fiducia (il c.d. “fidu- ciario”), maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie: il fiduciario accetta tale nomina sottoscrivendo le DAT oppure un atto successivo allegato alle DAT.

Il fiduciario riceve una copia delle DAT e può rinunciare successivamente alla nomina con atto scritto che viene comunicato al disponente. L’incarico dato al fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento.

Qualora le DAT non indichino il nome del fiduciario oppure nel caso in cui quest’ultimo abbia rinun- ciato all’incarico oppure sia deceduto o divenuto incapace, le DAT conservano la loro validità in me- rito alle volontà del disponente: se necessario, il giudice tutelare provvede alla nomina di un ammi- nistratore di sostegno.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e può disattenderle, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, oppure nel caso in cui siano disponibili terapie non prevedibili all’atto della sot- toscrizione in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Se dovesse verificarsi un conflitto tra la posizione sostenuta dal medico e quella sostenuta dal fidu- ciario si dovrà chiedere l’intervento del giudice tutelare per la relativa decisione.

Come si redige il documento DAT?

Le DAT devono essere redatte attraverso:

• atto pubblico

• scrittura privata autenticata

• scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello stato civile del co- mune di residenza che provvede all’annotazione in apposito registro

• Per il Comune di Messina si rinvia al seguente link https://www.comunemessina.gov.it › ar- chivio-download

Le DAT hanno un costo?

Le DAT sono esenti da imposta di registrazione, da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, impo- sta, diritto e tassa.La Legge di bilancio 2018 ha stanziato 2 milioni di Euro per la realizzazione di una Banca dati nazionale delle DAT.

Particolari impedimenti

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di redigere il documento secondo tali modalità, le DAT possono essere espresse tramite videoregistrazione o altri dispositivi di comuni- cazione.

E’ possibile rinnovare, modificare o revocare le DAT?

In qualsiasi momento la persona può rivedere le sue decisioni. In tal caso occorre procedere come per la prima nomina. Nel caso in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca come sopra descritto, le DAT possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

 

Link di approfondimento:

 

INIZIATIVE INTRAPRESE DAL NOSTRO IRCCS

  • Evento ECM Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (cosiddetto “biotestamento” (Legge 219 del 22/12/2017), presso l’Auditorium, in data 23.11.2019.
  • Revisione dell’attuale procedura sul consenso informato entro il 2019.